Il Decreto Legge n. 11 del 16/02/2023 pubblicato in G.U. ed in vigore da oggi, all’art. 1, comunica che la responsabilità dei cessionari della detrazione può essere rilevata, in caso di frode, solo nel caso in cui la condotta del cessionario, fornitore o banca che sia, concorra alla violazione. Viene previsto un elenco di documenti che, se in possesso del cedente, esonerano questi da responsabilità. Il concetto viene concretizzato dalla norma ovvero che l’assenza di parte della documentazione di seguito citata, non costituisca comunque prova di dolo o colpa grave nel concorso alla violazione, essendo sempre possibile, per il cedente, dimostrare la propria diligenza, mentre, l’onere della prova spetta all’Agenzia delle Entrate. Il Decreto prevede la fine delle cessioni di qualunque detrazione. La disposizione non è retroattiva e non si applica, in caso di Superbonus, qualora la data di presentazione della CILA e la data della delibera di approvazione dei lavori non siano successive al 16/02/2023 e, per tutte le altre detrazioni, risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo o, in assenza di tale obbligo, siano iniziati i lavori. I documenti che, per legge, garantiscono il cedente che li possiede sono i seguenti:
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