Il Decreto Legge n. 11 del 16/02/2023 pubblicato in G.U. ed in vigore da oggi, all’art.  1, comunica che la responsabilità dei cessionari della detrazione può essere rilevata, in caso di frode, solo nel caso in cui la condotta del cessionario, fornitore o banca che sia, concorra alla violazione.

Viene previsto un elenco di documenti che, se in possesso del cedente, esonerano questi da responsabilità.

Il concetto viene concretizzato dalla norma ovvero che l’assenza di parte della documentazione di seguito citata, non costituisca comunque prova di dolo o colpa grave nel concorso alla violazione, essendo sempre possibile, per il cedente, dimostrare la propria diligenza, mentre, l’onere della prova spetta  all’Agenzia delle Entrate.

Il Decreto prevede la fine delle cessioni di qualunque detrazione.

La disposizione non è retroattiva e non si applica, in caso di Superbonus, qualora la data di presentazione della CILA e la data della delibera di approvazione dei lavori non siano successive al 16/02/2023 e, per tutte le altre detrazioni, risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo o, in assenza di tale obbligo, siano iniziati i lavori.

I documenti che, per legge, garantiscono il cedente che li possiede sono i seguenti:

  1. Titolo edilizio abilitativo degli interventi;
  2. Notifica preliminare all’ASP oppure, ove non prevista, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di inizio dei lavori;
  3. Visura catastale ante operam o, domanda di accatastamento;
  4. Fatture e bonifici;
  5. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese;
  6. Delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabelle millesimali utilizzate per la ripartizione della spesa
  7. Nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dal D.M. del 06 agosto del 2020
  8. Visto di conformità
  9. Attestazione (antiriciclaggio) da parte dei soggetti obbligati e coinvolti nelle cessioni della detrazione, riguardante il rispetto dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette e dell’obbligo di astensione in casi di impossibilità oggettiva nell’eseguire l’adeguata verifica della clientela.